AMMINISTRARE UN CORO

PUNTUALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI
 PROCEDURE AMMINISTRATIVE
CHE INTERESSANO LA CORALITÀ ITALIANA

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le Associazioni Corali possono rientrare tra le Associazioni di Promozione Sociale (APS), regolate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
Il Legislatore riconosce, con questo provvedimento, il vero e proprio "status" a tutte quelle organizzazioni che, senza fini di lucro, svolgono la propria attività con spirito di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce il formarsi e lo svilupparsi di tutti gli enti che abbiano finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione di Promozione Sociale deve essere costituita tramite atto scritto. Contestualmente all'Atto Costitutivo è necessario redigere anche lo Statuto, dove devono essere indicati:
- la denominazione dell'ente
- la sede sociale
- l'oggetto sociale
- l'attribuzione della rappresentanza legale
- l'assenza di scopi lucrativi e la previsione dell'impossibilità di dividere fra gli associati eventuali utili
  o beni avanzati dalla gestione
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali statutariamente previste
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
  tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci ed i loro diritti e obblighi
- l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e le modalità di approvazione da parte
  degli organi statutari
- le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ai
  fini di utilità sociale.

Registrare un'associazione senza fini di lucro all'Agenzia delle Entrate
La registrazione non è obbligatoria, ma risulta però necessaria qualora l'associazione intenda svolgere attività per le quali è richiesta l'iscrizione agli albi provinciali o regionali delle associazioni, oppure intenda accedere ad eventuali finanziamenti pubblici.
Per la registrazione è necessario presentarsi c/o gli uffici Agenzia delle Entrate muniti dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione (associazione non riconosciuta di promozione sociale (APS), regolata dalla legge 383 del 7 dicembre 2000).
L'Associazione deve inoltre acquisire il codice fiscale presso gli uffici dell'Agenzia per le Entrate
Per ottenere il numero di codice fiscale, che per le persone non fisiche è DISTRETTUALE, sarà necessario presentare:
- il codice fiscale del Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione;
- la denominazione esatta dell'Associazione;
- l'Atto costitutivo o lo Statuto dell'associazione;
- ricevuta dei versamenti di euro 168,00 quale tassa di registrazione (il versamento può essere effettuato presso qualsiasi banca o ufficio postale sul Mod. F23)
- n. 2 (due) copie (una rimarrà all'ufficio) dell'Atto di Costituzione;
- compilazione dei moduli per la registrazione disponibili allo sportello atti privati.
- chiedere il Codice Fiscale con la natura giuridica "Associazione non riconosciuta" (Codice 18)

Qualora si svolgano attività commerciali (con emissione di fatture) occorre chiedere la Partita IVA, optando per il regime forfettario della legge 398 dell' 11 dicembre 1991 (si veda più avanti).
Il codice ATECO per le attività corali è il 900109 = ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE

esempio di atto costitutivo e di statuto

Iscrizione registri
Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il "registro nazionale" nel quale possono iscriversi le Associazioni di Promozione Sociale, costituite ed operanti da almeno un anno, che svolgono la loro attività "a livello nazionale oppure in almeno 5 Regioni e in almeno 20 Province".
(Nel mondo della coralità rientra solo la federazione nazionale FENIARCO, che si è iscritta, e quindi tralasceremo i vantaggi derivanti dall'iscrizione).

Obblighi e tenuta libri
La legge non prescrive particolari obblighi per la tenuta di libri dell'attività dell'ente non commerciale.
Anche per gli enti non commerciali è opportuno, comunque, l'istituzione di appositi libri dell'ente per riportarvi i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei soci, delle riunioni e delle verifiche di eventuali organi di controllo. Nel caso di presenza di numerosi soci è altresì consigliabile compilare un libro dei soci. Tali libri, anche se non obbligatori, assolvono comunque alla funzione di prova di ciò che è avvenuto nei confronti di tutti i terzi.

CONTABILITA' E AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli enti non commerciali, di cui le APS sono parte rilevante, che hanno entrate commerciali (senza prevalenza di prestazione di servizi) inferiori ad € 516.456,90 non hanno specifici obblighi contabili.

Entrate istituzionali: oltre alle quote associative (istituzionali sempre) per poter essere qualificate come istituzionali (e godere, quindi, delle agevolazioni fiscali: esenzione IVA e non imponibilità ai fini IRES) le entrate devono rispettare almeno i seguenti due principi:

  • le attività che le originano devono essere previste statutariamente e non avere natura corrispettiva (cioè non deve essere chiesto uno scambio...) bensì contributiva;

  • le attività che le originano devono essere rivolte ai soci e l'ammontare delle entrate non deve superare i costi di diretta imputazione.

Entrate commerciali: tutto ciò che non si configura come istituzionale è commerciale.

COMPENSI EROGATI DA BANDE, CORI E FILODRAMMATICHE

Al pari delle associazioni e società sportive dilettantistiche, anche i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali, filodrammatiche, che perseguono finalità dilettantistiche, usufruiscono di particolari agevolazioni. L'aspetto fiscalmente rilevante è che, a differenza delle collaborazioni coordinate e continuative "tipiche e atipiche" rese in altri settori, quelle prestate ai soggetti specificati non sono considerate dal legislatore assimilate a prestazioni di lavoro dipendente. Di conseguenza, i compensi percepiti, sotto qualunque forma (indennità di trasferta, rimborso spese, premio o remunerazione periodica), sono considerati "redditi diversi".
Questo comporta che i compensi, in qualunque forma erogati, ai fini della tassazione sui redditi sono divisi nelle seguenti fasce:

  • fino alla somma complessiva di 7.500,00 euro annui: esenti da imposta (cosiddetta "no tax area"

  • compresi tra i 7.500,00 e i 28.158,28 euro annui: soggetti a ritenuta a titolo d'imposta all'aliquota del 23% maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef dello 0,90% (addizionale regionale)

  • superiori ai 28.158,28 euro annui: soggetti a ritenuta a titolo d'acconto all'aliquota del 23 maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef dello 0,90% (addizionale regionale).

E' utile ricordare che, ai fini fiscali, le associazioni, ogni qualvolta elargiscono somme ai collaboratori (volendo usufruire delle agevolazioni di cui sopra), devono comunque farsi rilasciare una dichiarazione con cui i percipienti attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento in corso d'anno; parimenti anche l'associazione deve rilasciare una certificazione dei compensi erogati nel corso dell'anno per ogni soggetto percipiente entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello relativo all'erogazione dei compensi.
Peraltro sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese documentate, relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

A sua volta il percipiente deve:

  • dichiarare sul Mod. 730 solo i compensi che eccedono il limite di € 7.500,00

  • dichiarare sul Mod. Unico Irpef (se obbligato) anche i compensi inferiori ai limiti di cui sopra (quadro RL) solo ai fini informativi. Ai fini della no-tax area per assicurare la progressività dell'imposizione si tiene conto delle somme erogate eccedenti € 28.158,28

I sostituti devono:

  • richiedere la dichiarazione di cui sopra

  • certificare (in forma libera) i compensi corrisposti ancorché rientranti nell'esenzione fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00). Questi, infatti, vanno dichiarati nel Mod. 770 (sostituti d'imposta), ad esclusione, come già ricordato sopra, dei rimborsi per spese documentate.

esempio di dichiarazione da far firmare al maestro percipiente
esempio di nota spese di viaggio con mezzo proprio

COLLABORAZIONI DI MUSICISTI (ESENZIONE CONTRIBUTI ENPALS)

Legge Finanziaria 2007, comma 188:
"Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui."

Rimane l'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%, di versarla all'erario entro il 15 del mese successivo mediante Modello F 24, di certificarlo al percipiente  e all'erario con mod. 770 entro il 15 marzo dell'anno successivo.

esempio di dichiarazione da far firmare al musicista percipiente
esempio di nota spese di viaggio con mezzo proprio

NORME SPECIALI: LEGGE 11 DICEMBRE 1991 N. 398

La Legge 398/91 che, ricordiamo, "torna utile" qualora si svolgono attività commerciali (in quanto consente particolari vantaggi fiscali e semplificazioni contabili), in origine fu pensata solo ed esclusivamente per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad enti di promozione sportiva riconosciuti o a federazioni sportive nazionali.

Con l'emanazione del D.Lg. 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito in Legge il 2 febbraio 1992 - Legge n. 66) le previsioni consentite dalla legge sono state estese a tutte le associazioni senza scopo di lucro ed alle Pro Loco.

Condizione indispensabile "per l'opzione 398" è però che i proventi commerciali dell'associazione non superino l'importo massimo di € 250.000,00
Le agevolazioni comportano:

  • esonero dall'obbligo di tenere le scritture contabili

  • esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva

  • versamenti Iva ridotti e forfettari: si paga il 50% dell'Iva incassata, escluse le sponsorizzazioni per cui si versa il 90% ed esclusi i diritti televisivi per cui si versano i due terzi

  • le imposte dirette sono dovute su un reddito imponibile forfetizzato considerando il 3% dei proventi imponibili incassati. Ad esempio, un ente che incassi proventi commerciali per un importo di € 50.000,00 avrà una base imponibile di € 1.500,00 su cui andranno calcolate l'IRES e l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'opzione è esercitata mediante comunicazione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto e all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta.

L'opzione vincola l'ente per un quinquennio.

ESEMPIO PRATICO DI APPLICAZIONE DELLA 398

Ammettiamo che il complesso corale abbia avuto proventi commerciali pari a Euro 10.000,00
Il reddito imponibile sarà Euro 10.000,00 x 3% = Euro 300,00
L'imposta Ires pari al 33% di Euro 300,00 sarà di Euro 99,00

Effettuando tali versamenti il nostro dovere fiscale sarà così compiuto. Le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla 398/91 sono fondamentalmente due:

la prima è rappresentata dall'esistenza di uno statuto dell'associazione che contenga le clausole del D.L. 460/97

la seconda è invece determinata dall'importo complessivo dell'attività commerciale annuale che può essere svolta e che non deve superare € 250.000,00 in base all'art 90 della legge 27.12.2002 n. 289.

Gli adempimenti

si dovrà trasmettere all'Ufficio della SIAE competente in funzione del domicilio fiscale dell'associazione, la comunicazione dell'opzione (*) (vincolante per 5 anni), prima dell'inizio dell'anno solare per cui la stessa ha effetto. La stessa comunicazione va altresì inoltrata all'Ufficio IVA (o a quello delle Entrate, nelle località in cui è istituito). Quest'ultima viene effettuata mediante la prima dichiarazione annuale IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

in luogo delle scritture contabili (registri acquisti e vendita, registri Iva ecc.), si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in apposita registrazione tutti i proventi commerciali;

si dovranno numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto;

nelle fatture emesse per attività concertistica, si dovrà applicare l'iva del 10%, rientrando la voce "concerti vocali e strumentali" nella tabella A, parte III, al n. 123 del DPR 26/19/1972 n. 633, modificato dal DL 26/02/1999 n. 60;

nelle fatture emesse per inserimenti pubblicitari, per sponsorizzazioni o simili, si dovrà invece applicare la normale iva del 20%

in luogo delle scritture contabili si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in un apposito registro tutti i proventi commerciali entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale si è verificata la riscossione. Tale prospetto, previsto dal D.M. 11.02.97 sostituisce le distinte d'incasso valevoli fino al 31.12.1999, e non deve più essere bollato (vedi Circolare 22 ottobre 2001 n. 92, emanata dall'Agenzia delle Entrate), ma semplicemente numerato. In esso devono essere registrati oltre ai proventi commerciali anche le plusvalenze derivanti da eventuali cessioni di beni patrimoniali;

si dovrà versare trimestralmente l'IVA delle fatture emesse;

si dovrà redigere un rendiconto annuale economico e finanziario.

IL VERSAMENTO DELL'IVA

E' bene ricordare che fino al 31.12.1999 questa operazione veniva svolta direttamente presso gli uffici della SIAE. Ora dovrà essere eseguita presso una banca utilizzando il modello F24 ed opportuni codici tributo di cui formiamo l'elenco a parte nel paragrafo successivo. I parametri dell'imponibile IVA da versare sono diversificati a seconda della tipologia delle fatture emesse:

per fatture ordinarie di pubblicità, per le prestazioni di servizio, i biglietti di spettacoli a pagamento, ecc.. si verserà solo il 50% dell'IVA incassata. (Un accenno sul versamento dell'IVA sugli incassi dell'attività spettacolistica a pagamento che fino al 31.12.99 veniva risolto in maniera diretta dalla SIAE: l'IVA del 20% va scorporata dall'importo lordo del biglietto e deve essere trimestralmente versata, con l'abbattimento del 50% entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).

per fatture emesse per sponsorizzazioni si dovrà versare il 90% dell'IVA incassata
(si considera sponsorizzazione quando una ditta chiede venga intestata a suo nome l'intera manifestazione, ad esempio "Rassegna corale F.lli Pinco Pallino" e non quando semplicemente contribuisce chiedendo l'inserimento di un messaggio pubblicitario nei manifesti e nei programmi: in questo caso si tratta di pubblicità e si verserà il 50% dell'IVA incassata)

per fatture relative alle cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica si dovrà versare il 66,66% dell'IVA incassata

CODICI TRIBUTO

I codici tributo da trascrivere sul mod. F24 sono:

6031 (versamento IVA trimestrale - I trimestre);
6032 (versamento IVA trimestrale - II trimestre);
6033 versamento IVA trimestrale - III trimestre);
6034 (versamento IVA trimestrale - IV trimestre - art. 74 DPR 633).

Ribadiamo che quanto esposto vale unicamente per l'attività commerciale che è stata eseguita con l'emissione di fatture.

LA SIAE ORGANO DI GARANZIA

Come si fa a controllare che un soggetto corale che ha scelto il regime semplificato della 398/91 ne mantenga il diritto nel tempo o invece possa superare il plafond previsto di € 185.924,48 ?

Ecco che di nuovo entra in ballo la SIAE a cui lo Stato ha affidato questo compito. Infatti ogni volta che l'associazione esegue una operazione di tipo commerciale emettendo una fattura per proventi relativi ad incassi per concerti a pagamento, sponsorizzazioni, oltre ad effettuare il pagamento dell' IVA nel modo indicato occorrerà presentare tali fatture all'Ufficio SIAE competente, come si è detto nel paragrafo "adempimenti", insieme alla dichiarazione di incasso (mod. 1026/1028/1029). tale adempimento dovrà essere eseguito entro il 5 del mese successivo ed entro il 10 del mese si dovrà versare il diritto d'autore pari al 5% dell'imponibile se si tratta di incassi per concerto.

Tutto un altro discorso se si tratta invece di fatture emesse per ottenere contributi a sostegno dell'attività istituzionale sancita dallo statuto: non si dovrà versare nulla, ma occorrerebbe comunque presentare la dichiarazione d'incasso (su tale problema c'è ancora un contenzioso in atto in quanto secondo la SIAE anche questi incassi potrebbero incrementare il plafond previsto dalla L. 398/91. Gli esperti sopra menzionati propendono per il no. Con l'opzione al regime della L. 398/91, si ricorda, è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale (quindi si può non emettere fattura) sebbene resti comunque l'obbligo di versamento IVA se dovuto.

I contributi ricevuti a sostegno dell'attività istituzionale, che non rientrano nell'attività commerciale, non sono assoggettati all'IVA (come si è detto precedentemente) e pertanto alla ricevuta emessa dovrà essere applicata una marca da bollo da € 1,29 per importi superiori a € 77,47 ed in calce si dovrà recitare: fuori campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72; non commerciale ex art. 111, III comma del T.U.I.R., DPR 917/86.

In base all'art. 2 ultimo comma della legge 06.03.1980 n. 54, che richiama la legge 14.08.1967 n. 800 a favore degli enti lirici, le pubbliche amministrazioni sono esentate dall'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, nell'erogazione di contributi a favore di manifestazioni musicali.

CONCERTI A PAGAMENTO

E' chiaro che per ogni prestazione a pagamento dovranno essere assolti gli obblighi contabili in materia di imposta sugli intrattenimenti a mezzo SIAE. va però ricordato che se l'attività di intrattenimento è stata svolta occasionalmente, si è esenti da questa imposta.

Se un complesso corale si esibisce in numerosi concerti e rassegne ma fa uno o al massimo due concerti organizzati in modo autonomo a pagamento non può essere considerato soggetto passivo a tale imposta a condizione che si dia comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'Ufficio SIAE competente. Rimane altresì l'obbligo del versamento dell' IVA ridotta del 50% sull'incasso dei biglietti e l'annotazione del corrispettivo, comprensivo del 50% dell' IVA non versata, sull'apposito prospetto descritto nel paragrafo "adempimenti". Sarà poi necessario presentare sempre in SIAE la denuncia dell'incasso.

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(*)- modello di raccomandata da inoltrare all'Ufficio Entrate e Ufficio SIAE competente:

Il sottoscritto ____________________________legale rappresentante dell'Associazione Corale _______________________________________con sede sociale in __________________________
via _______________________________________ p. I.V.A. ________________________________

essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398 ed in riferimento alla Legge Finanziaria 2000 (L. 23.12.99 n. 488) art. 6.9 dichiara di optare per l'applicazione delle imposte IVA , imposta spettacoli e imposta sui redditi nei modi previsti dalla medesima legge n. 398 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

_______________ li ______________ __________________________

(firma)


Un aiuto concreto può venire dai CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, che si trovano in ogni provincia, sia per la costituzione che per la parte gestionale di una associazione corale:

Coordinamento nazionale dei CSV: www.csvnet.it

Belluno: Via del Piave, 5 - c/o Casa del Volontariato "Valentino Del Fabbro" 32100-Belluno
Orari di apertura:9.30-12.30 / 14.00-17.30
www.csvbelluno.it
Sportello Cadore: Via Marconi, 12 (c/o Biblioteca "De Lotto")
32042-Calalzo di Cadore (BL)
Orari di apertura:Ven: 17.00-20.00

Padova: Via Dei Colli, 4 - 35123-Padova (PD)
Orari di apertura:9.00-12.30 / 15.00-18.00
www.csvpadova.org

Rovigo: Associazione Polesine Solidale - CSV Rovigo
Viale Trieste, 23 - 45100-Rovigo (RO)
Orari di apertura:Mar-Ven: 10.00-12.00; Mar-Mer: 16.00-18.00
www.csvrovigo.it
Sportello di Adria: Vicolo Ruzzino, 18 - 45011-Adria (RO)
Orari di apertura:Mer: 10.00-12.00
Sportello di Badia Polesine, Via Filippi 146, 45021-Badia Polesine (RO)
Orari di apertura:Gio: 8.00-12.00

Treviso: via Dell'Ospedale, 1 - 31100-Treviso (TV)
Orari di apertura:da lun. a ven. 9.00-13.00
mart. 14.30-17.30
ven. 14.30-19.00
www.trevisovolontariato.org

Venezia: CSV di Venezia, Via Cicognara, 6 - 30173-Mestre (VE)
Orari di apertura:Lun, Mer, Ven: 8.30-12.30 ; Mar, Mer: 14.00-17.00
www.csvvenezia.it

Verona: Federazione del Volontariato provinciale
Via Napoleone I, 8 - 37138-Verona (VR)
Orari di apertura:da lun. a ven. 9.00-13.00
mart., giov. 15.00-18.00
www.csv.verona.it

Vicenza: C.trà Mura San Rocco, 34 - 36100-Vicenza (VI)
Orari di apertura:da lun. a ven. 9.00-13.00
lun., mart., giov. 14.00-18.00
www.csv.vicenza.it

 

segreteria regionale: asac.veneto@asac-cori.it - webmaster: webmaster@asac-cori.it

Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2008