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AMMINISTRARE UN CORO
PUNTUALIZZAZIONE SULLE
PRINCIPALI
PROCEDURE
AMMINISTRATIVE
CHE INTERESSANO LA
CORALITÀ ITALIANA
ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE
Le Associazioni Corali
possono rientrare tra le Associazioni di Promozione Sociale (APS),
regolate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.
Il Legislatore riconosce, con questo provvedimento, il vero e proprio
"status" a tutte quelle organizzazioni che, senza fini di lucro,
svolgono la propria attività con spirito di partecipazione, solidarietà
e pluralismo e favorisce il formarsi e lo svilupparsi di tutti gli enti
che abbiano finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale.
L'Associazione di Promozione Sociale deve essere costituita tramite atto
scritto. Contestualmente all'Atto Costitutivo è necessario
redigere anche lo Statuto, dove devono essere indicati:
- la denominazione dell'ente
- la sede sociale
- l'oggetto sociale
- l'attribuzione della rappresentanza legale
- l'assenza di scopi lucrativi e la previsione dell'impossibilità di
dividere fra gli associati eventuali utili
o beni avanzati dalla gestione
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività
istituzionali statutariamente previste
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e
di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche
associative
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci ed i loro diritti e
obblighi
- l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e le
modalità di approvazione da parte
degli organi statutari
- le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo ai
fini di utilità sociale.
Registrare un'associazione senza fini di lucro all'Agenzia delle Entrate
La registrazione non è obbligatoria, ma risulta però necessaria qualora
l'associazione intenda svolgere attività per le quali è richiesta
l'iscrizione agli albi provinciali o regionali delle associazioni,
oppure intenda accedere ad eventuali finanziamenti pubblici.
Per la registrazione è necessario presentarsi c/o gli uffici Agenzia
delle Entrate muniti dello Statuto e dell'Atto costitutivo
dell'Associazione (associazione non riconosciuta di promozione sociale (APS),
regolata dalla legge 383 del 7 dicembre 2000).
L'Associazione deve inoltre acquisire il codice fiscale presso gli
uffici dell'Agenzia per le Entrate
Per ottenere il numero di codice fiscale, che per le persone non fisiche
è DISTRETTUALE, sarà necessario presentare:
- il codice fiscale del Presidente o Legale rappresentante
dell'Associazione;
- la denominazione esatta dell'Associazione;
- l'Atto costitutivo o lo Statuto dell'associazione;
- ricevuta dei versamenti di euro 168,00 quale tassa di registrazione
(il versamento può essere effettuato presso qualsiasi banca o ufficio
postale sul Mod. F23)
- n. 2 (due) copie (una rimarrà all'ufficio) dell'Atto di Costituzione;
- compilazione dei moduli per la registrazione disponibili allo
sportello atti privati.
- chiedere il Codice Fiscale con la natura giuridica "Associazione non
riconosciuta" (Codice 18)
Qualora si svolgano attività commerciali (con emissione di fatture)
occorre chiedere la Partita IVA, optando per il regime forfettario della
legge 398 dell' 11 dicembre 1991 (si veda più avanti).
Il codice ATECO per le attività corali è il 900109 = ALTRE
RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE
esempio di atto costitutivo e di statuto
Iscrizione registri
Presso il Ministero della Solidarietà Sociale è istituito il "registro
nazionale" nel quale possono iscriversi le Associazioni di Promozione
Sociale, costituite ed operanti da almeno un anno, che svolgono la loro
attività "a livello nazionale oppure in almeno 5 Regioni e in almeno 20
Province".
(Nel mondo della coralità rientra solo la federazione nazionale
FENIARCO, che si è iscritta, e quindi tralasceremo i vantaggi derivanti
dall'iscrizione).
Obblighi e tenuta
libri
La legge non prescrive particolari obblighi per la tenuta di libri
dell'attività dell'ente non commerciale.
Anche per gli enti non commerciali è opportuno, comunque, l'istituzione
di appositi libri dell'ente per riportarvi i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei soci, delle riunioni e delle
verifiche di eventuali organi di controllo. Nel caso di presenza di
numerosi soci è altresì consigliabile compilare un libro dei soci. Tali
libri, anche se non obbligatori, assolvono comunque alla funzione di
prova di ciò che è avvenuto nei confronti di tutti i terzi.
CONTABILITA' E
AGEVOLAZIONI FISCALI
Gli enti non commerciali,
di cui le APS sono parte rilevante, che hanno entrate commerciali (senza
prevalenza di prestazione di servizi) inferiori ad € 516.456,90 non
hanno specifici obblighi contabili.
Entrate istituzionali:
oltre alle quote associative (istituzionali sempre) per poter essere
qualificate come istituzionali (e godere, quindi, delle agevolazioni
fiscali: esenzione IVA e non imponibilità ai fini IRES) le entrate
devono rispettare almeno i seguenti due principi:
-
le attività che le
originano devono essere previste statutariamente e non avere natura
corrispettiva (cioè non deve essere chiesto uno scambio...) bensì
contributiva;
-
le attività che le
originano devono essere rivolte ai soci e l'ammontare delle entrate non
deve superare i costi di diretta imputazione.
Entrate commerciali:
tutto ciò che non si configura come istituzionale è commerciale.
COMPENSI EROGATI DA
BANDE, CORI E FILODRAMMATICHE
Al pari delle
associazioni e società sportive dilettantistiche, anche i compensi
erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali, filodrammatiche,
che perseguono finalità dilettantistiche,
usufruiscono di particolari agevolazioni. L'aspetto fiscalmente
rilevante è che, a differenza delle collaborazioni coordinate e
continuative "tipiche e atipiche" rese in altri settori, quelle prestate
ai soggetti specificati non sono considerate dal legislatore assimilate
a prestazioni di lavoro dipendente. Di conseguenza, i compensi
percepiti, sotto qualunque forma (indennità di trasferta, rimborso
spese, premio o remunerazione periodica), sono considerati "redditi
diversi".
Questo comporta che i compensi, in qualunque forma erogati, ai fini
della tassazione sui redditi sono divisi nelle seguenti fasce:
-
fino alla somma
complessiva di 7.500,00 euro annui: esenti da imposta (cosiddetta "no
tax area"
-
compresi tra i 7.500,00 e
i 28.158,28 euro annui: soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
all'aliquota del 23% maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle
addizionali all'Irpef dello 0,90% (addizionale regionale)
-
superiori ai 28.158,28
euro annui: soggetti a ritenuta a titolo d'acconto all'aliquota del 23
maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef
dello 0,90% (addizionale regionale).
E' utile ricordare che,
ai fini fiscali, le associazioni, ogni qualvolta elargiscono somme ai
collaboratori (volendo usufruire delle agevolazioni di cui sopra),
devono comunque farsi rilasciare una dichiarazione con cui i percipienti
attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i
predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento in
corso d'anno; parimenti anche l'associazione deve rilasciare una
certificazione dei compensi erogati nel corso dell'anno per ogni
soggetto percipiente entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello
relativo all'erogazione dei compensi.
Peraltro sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di
spese documentate, relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale.
A sua volta il
percipiente deve:
-
dichiarare sul Mod. 730
solo i compensi che eccedono il limite di € 7.500,00
-
dichiarare sul Mod. Unico
Irpef (se obbligato) anche i compensi inferiori ai limiti di cui sopra
(quadro RL) solo ai fini informativi. Ai fini della no-tax area per
assicurare la progressività dell'imposizione si tiene conto delle somme
erogate eccedenti € 28.158,28
I sostituti devono:
-
richiedere la
dichiarazione di cui sopra
-
certificare (in forma
libera) i compensi corrisposti ancorché rientranti nell'esenzione
fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00). Questi, infatti, vanno
dichiarati nel Mod. 770 (sostituti d'imposta), ad esclusione, come già
ricordato sopra, dei rimborsi per spese documentate.
esempio di dichiarazione da far firmare al maestro percipiente
esempio di nota spese di viaggio con mezzo proprio
COLLABORAZIONI DI
MUSICISTI (ESENZIONE CONTRIBUTI ENPALS)
Legge Finanziaria 2007,
comma 188:
"Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da
giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da coloro che
svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli
adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti
se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera
l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS
derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15
milioni di euro annui."
Rimane l'obbligo di
applicare la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%, di versarla all'erario
entro il 15 del mese successivo mediante Modello F 24, di certificarlo
al percipiente e all'erario con mod. 770 entro il 15 marzo
dell'anno successivo.
esempio di dichiarazione da far firmare al musicista percipiente
esempio di nota spese di viaggio con mezzo proprio
NORME SPECIALI: LEGGE
11 DICEMBRE 1991 N. 398
La Legge 398/91 che,
ricordiamo, "torna utile" qualora si svolgono attività commerciali (in
quanto consente particolari vantaggi fiscali e semplificazioni
contabili), in origine fu pensata solo ed esclusivamente per le
associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad enti di promozione
sportiva riconosciuti o a federazioni sportive nazionali.
Con l'emanazione del
D.Lg. 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito in Legge il 2 febbraio 1992 -
Legge n. 66) le previsioni consentite dalla legge sono state estese a
tutte le associazioni senza scopo di lucro ed alle Pro Loco.
Condizione indispensabile
"per l'opzione 398" è però che i proventi commerciali dell'associazione
non superino l'importo massimo di € 250.000,00
Le agevolazioni comportano:
-
esonero dall'obbligo di
tenere le scritture contabili
-
esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione Iva
-
versamenti Iva ridotti
e forfettari: si paga il 50% dell'Iva incassata, escluse le
sponsorizzazioni per cui si versa il 90% ed esclusi i diritti
televisivi per cui si versano i due terzi
-
le imposte dirette sono
dovute su un reddito imponibile forfetizzato considerando il 3% dei
proventi imponibili incassati. Ad esempio, un ente che incassi
proventi commerciali per un importo di € 50.000,00 avrà una base
imponibile di € 1.500,00 su cui andranno calcolate l'IRES e l'Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
L'opzione è esercitata
mediante comunicazione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare per
cui ha effetto e all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione
presentata successivamente alla scelta.
L'opzione vincola l'ente
per un quinquennio.
ESEMPIO PRATICO DI
APPLICAZIONE DELLA 398
Ammettiamo che il complesso corale abbia avuto
proventi commerciali pari a Euro 10.000,00
Il reddito imponibile sarà
Euro 10.000,00 x 3% = Euro 300,00
L'imposta Ires pari al 33% di
Euro 300,00 sarà di Euro 99,00
Effettuando tali versamenti il nostro dovere fiscale
sarà così compiuto. Le condizioni per poter usufruire delle
agevolazioni previste dalla 398/91 sono fondamentalmente due:
la prima è rappresentata dall'esistenza di uno
statuto dell'associazione che contenga le clausole del
D.L. 460/97
la seconda è invece
determinata dall'importo complessivo dell'attività commerciale annuale
che può essere svolta e che non deve superare € 250.000,00 in
base all'art 90 della legge 27.12.2002 n. 289.
Gli adempimenti
si dovrà trasmettere all'Ufficio della SIAE
competente in funzione del domicilio fiscale dell'associazione, la
comunicazione dell'opzione (*) (vincolante per 5 anni), prima
dell'inizio dell'anno solare per cui la stessa ha effetto. La stessa
comunicazione va altresì inoltrata all'Ufficio IVA (o a quello delle
Entrate, nelle località in cui è istituito). Quest'ultima viene
effettuata mediante la prima dichiarazione annuale IVA, da presentare
successivamente alla scelta operata.
in luogo delle scritture contabili (registri acquisti
e vendita, registri Iva ecc.), si dovranno annotare, anche con un'unica
registrazione, in apposita registrazione tutti i proventi commerciali;
si dovranno numerare progressivamente e conservare le
fatture di acquisto;
nelle fatture emesse per
attività concertistica, si dovrà applicare l'iva del 10%,
rientrando la voce "concerti vocali e strumentali" nella tabella A,
parte III, al n. 123 del DPR 26/19/1972 n. 633, modificato dal DL
26/02/1999 n. 60;
nelle fatture emesse per
inserimenti pubblicitari, per sponsorizzazioni o simili, si dovrà invece
applicare la normale iva del 20%
in luogo delle scritture
contabili si dovranno annotare, anche con un'unica registrazione, in un
apposito registro tutti i proventi commerciali entro il giorno 15 del
mese successivo a quello nel quale si è verificata la riscossione. Tale
prospetto, previsto dal D.M. 11.02.97 sostituisce le distinte d'incasso
valevoli fino al 31.12.1999, e non deve più essere bollato
(vedi Circolare 22 ottobre 2001 n. 92, emanata dall'Agenzia delle
Entrate), ma semplicemente numerato. In esso
devono essere registrati oltre ai proventi commerciali anche le
plusvalenze derivanti da eventuali cessioni di beni patrimoniali;
si dovrà versare
trimestralmente l'IVA delle fatture emesse;
si dovrà redigere un
rendiconto annuale economico e finanziario.
IL VERSAMENTO DELL'IVA
E' bene ricordare che fino al 31.12.1999 questa
operazione veniva svolta direttamente presso gli uffici della SIAE. Ora
dovrà essere eseguita presso una banca utilizzando il modello F24
ed opportuni codici tributo di cui formiamo l'elenco a parte nel
paragrafo successivo. I parametri dell'imponibile IVA da versare sono
diversificati a seconda della tipologia delle fatture emesse:
per fatture ordinarie di pubblicità, per le
prestazioni di servizio, i biglietti di spettacoli a pagamento, ecc..
si verserà solo il 50% dell'IVA incassata. (Un accenno sul
versamento dell'IVA sugli incassi dell'attività spettacolistica a
pagamento che fino al 31.12.99 veniva risolto in maniera diretta dalla
SIAE: l'IVA del 20% va scorporata dall'importo lordo del biglietto e
deve essere trimestralmente versata, con l'abbattimento del 50% entro
il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).
per fatture emesse per sponsorizzazioni
si dovrà
versare il 90% dell'IVA incassata
(si considera sponsorizzazione quando una ditta chiede venga
intestata a suo nome l'intera manifestazione, ad esempio "Rassegna
corale F.lli Pinco Pallino" e non quando semplicemente contribuisce
chiedendo l'inserimento di un messaggio pubblicitario nei manifesti e
nei programmi: in questo caso si tratta di pubblicità e si verserà il
50% dell'IVA incassata)
per fatture relative alle cessioni di diritti di
ripresa televisiva e trasmissione radiofonica
si dovrà versare il
66,66% dell'IVA incassata
CODICI TRIBUTO
I codici tributo da trascrivere sul mod. F24 sono:
6031 (versamento IVA trimestrale - I trimestre);
6032 (versamento IVA trimestrale - II trimestre);
6033 versamento IVA trimestrale - III trimestre);
6034 (versamento IVA trimestrale - IV trimestre -
art. 74 DPR 633).
Ribadiamo che quanto esposto vale unicamente per
l'attività commerciale che è stata eseguita con l'emissione di
fatture.
LA SIAE ORGANO DI GARANZIA
Come si fa a controllare
che un soggetto corale che ha scelto il regime semplificato della 398/91
ne mantenga il diritto nel tempo o invece possa superare il plafond
previsto di € 185.924,48 ?
Ecco che di nuovo entra in ballo la SIAE a cui lo
Stato ha affidato questo compito. Infatti ogni volta che l'associazione
esegue una operazione di tipo commerciale emettendo una fattura per
proventi relativi ad incassi per concerti a pagamento, sponsorizzazioni,
oltre ad effettuare il pagamento dell' IVA nel modo indicato occorrerà
presentare tali fatture all'Ufficio SIAE competente, come si è detto
nel paragrafo "adempimenti", insieme alla dichiarazione di
incasso (mod. 1026/1028/1029). tale adempimento dovrà essere eseguito
entro il 5 del mese successivo ed entro il 10 del mese si dovrà versare
il diritto d'autore pari al 5% dell'imponibile se si tratta di incassi
per concerto.
Tutto un altro discorso se si tratta invece di fatture
emesse per ottenere contributi a sostegno dell'attività istituzionale
sancita dallo statuto: non si dovrà versare nulla, ma occorrerebbe
comunque presentare la dichiarazione d'incasso (su tale problema c'è
ancora un contenzioso in atto in quanto secondo la SIAE anche questi
incassi potrebbero incrementare il plafond previsto dalla L. 398/91. Gli
esperti sopra menzionati propendono per il no. Con l'opzione al regime
della L. 398/91, si ricorda, è previsto l'esonero dall'obbligo di
certificazione fiscale (quindi si può non emettere fattura) sebbene
resti comunque l'obbligo di versamento IVA se dovuto.
I contributi ricevuti a sostegno dell'attività
istituzionale, che non rientrano nell'attività commerciale, non sono
assoggettati all'IVA (come si è detto precedentemente) e pertanto alla
ricevuta emessa dovrà essere applicata una marca da bollo da € 1,29
per importi superiori a € 77,47 ed in calce si dovrà recitare:
fuori
campo IVA ex art. 4, IV comma del DPR 633/72; non commerciale ex art.
111, III comma del T.U.I.R., DPR 917/86.
In base all'art. 2
ultimo comma della legge 06.03.1980 n. 54, che richiama la legge
14.08.1967 n. 800 a favore degli enti lirici, le pubbliche
amministrazioni sono esentate dall'applicazione della ritenuta d'acconto
del 4%, nell'erogazione di contributi a favore di manifestazioni
musicali.
CONCERTI A PAGAMENTO
E' chiaro che per ogni prestazione a pagamento
dovranno essere assolti gli obblighi contabili in materia di imposta
sugli intrattenimenti a mezzo SIAE. va però ricordato che se l'attività
di intrattenimento è stata svolta occasionalmente, si è esenti da
questa imposta.
Se un complesso corale si esibisce in numerosi
concerti e rassegne ma fa uno o al massimo due concerti organizzati in
modo autonomo a pagamento non può essere considerato soggetto passivo a
tale imposta a condizione che si dia comunicazione, prima dell'inizio di
ciascuna manifestazione, all'Ufficio SIAE competente. Rimane altresì
l'obbligo del versamento dell' IVA ridotta del 50% sull'incasso dei
biglietti e l'annotazione del corrispettivo, comprensivo del 50% dell'
IVA non versata, sull'apposito prospetto descritto nel paragrafo
"adempimenti". Sarà poi necessario presentare sempre in SIAE
la denuncia dell'incasso.
----------------------------------------------------------------------------
(*)- modello di raccomandata da inoltrare all'Ufficio
Entrate e Ufficio SIAE competente:
Il sottoscritto ____________________________legale
rappresentante dell'Associazione Corale
_______________________________________con sede
sociale in __________________________
via _______________________________________ p. I.V.A.
________________________________
essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla
Legge 16 dicembre 1991 n. 398 ed in riferimento alla Legge Finanziaria
2000 (L. 23.12.99 n. 488) art. 6.9 dichiara di optare per l'applicazione
delle imposte IVA , imposta spettacoli e imposta sui redditi nei modi
previsti dalla medesima legge n. 398 del 1991 e successive modifiche ed
integrazioni.
_______________ li ______________
__________________________
(firma)
Un aiuto concreto può venire dai CENTRI DI
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, che si trovano in ogni provincia, sia per
la costituzione che per la parte gestionale di una associazione corale:
Coordinamento nazionale dei CSV:
www.csvnet.it
Belluno: Via del Piave, 5 - c/o Casa del
Volontariato "Valentino Del Fabbro" 32100-Belluno
Orari di apertura:9.30-12.30 / 14.00-17.30
www.csvbelluno.it
Sportello Cadore: Via Marconi, 12 (c/o Biblioteca "De Lotto")
32042-Calalzo di Cadore (BL)
Orari di apertura:Ven: 17.00-20.00
Padova: Via Dei Colli, 4 - 35123-Padova (PD)
Orari di apertura:9.00-12.30 / 15.00-18.00
www.csvpadova.org
Rovigo: Associazione Polesine Solidale - CSV
Rovigo
Viale Trieste, 23 - 45100-Rovigo (RO)
Orari di apertura:Mar-Ven: 10.00-12.00; Mar-Mer: 16.00-18.00
www.csvrovigo.it
Sportello di Adria: Vicolo Ruzzino, 18 - 45011-Adria (RO)
Orari di apertura:Mer: 10.00-12.00
Sportello di Badia Polesine, Via Filippi 146, 45021-Badia Polesine (RO)
Orari di apertura:Gio: 8.00-12.00
Treviso: via Dell'Ospedale, 1 - 31100-Treviso
(TV)
Orari di apertura:da lun. a ven. 9.00-13.00
mart. 14.30-17.30
ven. 14.30-19.00
www.trevisovolontariato.org
Venezia: CSV di Venezia, Via Cicognara, 6 -
30173-Mestre (VE)
Orari di apertura:Lun, Mer, Ven: 8.30-12.30 ; Mar, Mer: 14.00-17.00
www.csvvenezia.it
Verona: Federazione del Volontariato
provinciale
Via Napoleone I, 8 - 37138-Verona (VR)
Orari di apertura:da lun. a ven. 9.00-13.00
mart., giov. 15.00-18.00
www.csv.verona.it
Vicenza: C.trà Mura San Rocco, 34 -
36100-Vicenza (VI)
Orari di apertura:da lun. a ven. 9.00-13.00
lun., mart., giov. 14.00-18.00
www.csv.vicenza.it
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