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Regolamento delle consulte provinciali

Il presente regolamento regola alcuni aspetti organizzativi e di funzionamento delle consulte provinciali non esplicitamente indicati nello statuto.

Riguardo alle Consulte provinciali lo statuto prevede quanto segue:

Articolo 25
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra quelli con maggiore anzianità in Consiglio Direttivo tra i presenti. 

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. Nello specifico:

  • (omissis)
  • approva i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni e altre manifestazioni, per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali, comprese le Consulte Provinciali;

Articolo 27
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno in presenza e/o in modalità di videoconferenza: esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno otto membri del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i coordinatori delle Consulte provinciali. Nel caso di convocazione in videoconferenza potranno essere adottati mezzi informatici di votazione, definiti dal Consiglio Direttivo, che garantiscano la riservatezza e la correttezza delle pratiche di voto che lo richiedano.

Consulte provinciali

Articolo 37

Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali, la cui gestione è affidata ai relativi Consiglieri Regionali, e composte dai delegati degli associati della relativa provincia. Le Consulte provinciali sono tenute all'osservanza del relativo regolamento, promulgato dal Consiglio Direttivo.I Consiglieri regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato dalle Consulte. In ogni caso, i Consiglieri ed il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale. Le Consulte provinciali possono dotarsi di un numero variabile di Consulenti artistici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica.

Le Consulte di ciascuna provincia sono composte da:

  • Delegati dei cori soci della provincia
  • Consiglieri regionali della provincia
  • Coordinatore provinciale
  • Commissari artistici della provincia (qualora presenti)
  • Consulenti artistici della provincia
  • Segretario provinciale (qualora eletto)

Il Direttivo delle Consulte di ciascuna provincia è costituito da:

  • Consiglieri regionali della provincia• Coordinatore provinciale
  • Commissari artistici della provincia (qualora presenti)
  • Consulenti artistici della provincia
  • Segretario provinciale (qualora eletto)

Attività della consulta provinciale

Le attività della consulta sono gestite dai Consiglieri regionali e dal direttivo della relativa provincia, in accordo con il Consiglio direttivo. Il coordinatore provinciale, il segretario, i consulenti e commissari artistici possono essere delegati dai Consiglieri per la realizzazione o gestione delle attività provinciali.Le riunioni della Consulta e del direttivo provinciale devono essere convocate invitando tutti i membri componenti.È prevista la presentazione al Consiglio Direttivo del progetto di attività annuale e bilancio preventivo (ottobre- novembre) e la presentazione del resoconto attività annuale e bilancio con relative pezze giustificative (Gennaio - febbraio). E’ auspicabile una pianificazione pluriennale dell’attività. I progetti dell’attività devono esser concordati dal direttivo della consulta e sottoposti all’approvazione della consulta provinciale prima della presentazione al Consiglio Direttivo.

Riunioni della Consulta provinciale:

  • almeno tre riunioni annue (Gennaio-febbraio/maggio-giugno/ottobre-novembre)
  • almeno due riunioni direttivo (gennaio-febbraio/ottobre-novembre)
  • Organizzazione di almeno un corso annuale per cori o coristi.
  • Organizzazione biennale di una rassegna provinciale aperta a tutti i cori (itinerante o localizzata) possibilmente negli anni liberi dal Festival regionale (se biennale).
  • Prevedere la partecipazione dei commissari o consulenti artistici alle rassegne provinciali o concerti organizzati dalla consulta. Le relazioni scritte vanno inviate per conoscenza alla segreteria che le metterà a disposizione della Commissione Artistica.
  • Cura e organizzazione di un almeno un evento di livello regionale annuale. Invio al responsabile i dati per l’inserimento nel sito ASAC delle attività più significative. Invio articolo quadrimestrale per la rivista Musica insieme.
Attività dei cori della consulta provinciale
  • Partecipazione, per quanto possibile, di delegati dell’ASAC alle manifestazioni più importanti organizzati dai cori locali.
  • Segnalazione al Presidente di manifestazioni di particolare rilievo a cui è richiesta la partecipazione di un rappresentante regionale ASAC o del Presidente.
  • Inviare al responsabile i dati per l’inserimento nel sito delle attività più significative. Stimolare l’organizzazione di manifestazioni in sinergia con la Consulta.

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