In questa pagina vengono raccolte le principali normative e informazioni di interesse per il mondo corale e musicale in generale.
Con il Decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 contenente “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha aumentato le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche.
Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate alcune modificazioni all’articolo 5 tra cui la sostituzione del comma 1 che disciplina la capienza dei luoghi di spettacolo.
Capienze
In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Viene, pertanto, abrogato il comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 che per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca consentiva al chiuso una capienza non superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
L'accesso ai concerti è consentito solo con certificazione green pass mantenendo la distanza interpersonale di 1m con posti preassegnati.
In compenso vengono aumentati i numeri. Non sono citati limiti al chiuso e all'aperto (garantita la distanza interpersonale di 1m) fino a, rispettivamente, 2500 e 5000 posti di capienza. Per numeri superiori è previsto una percentuale massima della capienza del 25/30% al chiuso e 30/50% all'aperto. Queste norme valgono per zona bianca e vengono ridotti i numeri e le percentuali per zona gialla ecc..
Considerato il fatto che la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 modificava il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 (“Riaperture”) inserendo il sopra citato Art. 8-bis con il quale a decorrere dal 1° luglio venivano consentite anche «le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (Linee Guida Conferenza Stato regioni)», si è portati a concludere che – collocandosi i cori amatoriali nell’ambito delle associazioni del Terzo settore – le prove, le attività formative e concertistiche che riguardano la coralità non professionistica ricadano all’interno delle attività consentite esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle stesse (distanziamento, igienizzazione, utilizzo della mascherina ecc.) restano in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 28 maggio 2021.
Per tutti i dettagli consulta il DL allegato di seguito e la news completa sul sito di Feniarco.
Come da DPCM del 2 marzo 2021, in caso di permanenza in zona gialla o bianca, le prove e le attività concertistiche sono consentite ufficialmente dal 27 marzo 2021 con le limitazioni numeriche già in essere prima della sospensione dello scorso autunno.
Si riportano i punti salienti:
Consulta nel dettaglio i documenti allegati per tutte le altre disposizioni, in particolare:
Incremento del fondo “Carta della cultura” (art. 183, co. 10-bis)
Il comma 10-bis dell'articolo 183, introdotto durante l’esame in V Commissione, prevede un incremento, per il 2020, del Fondo “Carta della cultura”. In particolare, l’incremento è pari, per il 2020, a € 15 mln. L’art. 6 della L. 15/2020 ha istituito la “Carta della cultura”, di importo nominale pari a € 100, con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.
Card cultura per i diciottenni (art. 183, commi 11-ter e 12)
Il comma 11-ter dell'articolo 183, introdotto durante l’esame in V Commissione Camera, incrementa di € 30 mln le risorse destinate, per il 2020, alla Card cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, di cui all’art. 1, co. 357 e 358, della L. 160/2019. Pertanto, in base a quanto disposto dal comma 11-ter, le risorse da destinare a coloro che compiono 18 anni nel 2020 ammontano a € 190 mln.