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Statuto

Aggiornato con le modifiche approvate in Assemblea generale 2022.

Premessa

Dal 1979 è costituita l'Associazione denominata "Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (A.S.A.C.) – Veneto con sede in Asolo (TV), c.a.p. 31011, Via Forestuzzo n. 5. L’assemblea degli associati con delibera del 10/4/2022, giusto verbale a rogito del Notaio Marco Zanella di Romano d’Ezzelino (VI), Con studio ivi in via Salvo D'Acquisto n. 10/c, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, repertorio numero 1.672 e raccolta numero 1.276, ha approvato la modifica dello statuto dell’associazione finalizzato all’acquisto della personalità giuridica quale Ente del Terzo settore ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106” .

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Articolo 1

E’ costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali - Veneto Ente del Terzo Settore, in sigla “A.S.A.C. Veneto ETS”.

Articolo 2

L’associazione ha sede nel Comune di Asolo (TV), alla Via e numero civico che verrà indicato in sede di iscrizione al R.U.N.T.S.. L’organo amministrativo, Consiglio Direttivo, può, con propria delibera, modificare l’indirizzo della sede nel Comune di Asolo (TV), così come istituire sedi secondarie.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

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Finalità ed attività

Articolo 4

L’Associazione “Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali - Veneto Ente del Terzo Settore, in sigla A.S.A.C. Veneto ETS”, in seguito, per comodità espositiva, Associazione, è apartitica, aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità e persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. 

 Ai sensi dell'5 del D.Lgs. 117/2017 essa intende promuovere le attività di cui alle seguenti lettere del citato articolo:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

Articolo 5

L’Associazione opera, senza scopo di lucro, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare, il raggiungimento delle suddette finalità di interesse generale sarà perseguito mediante le seguenti attività:

  • lo sviluppo dell'attività corale, valorizzando l'importante ruolo culturale, aggregativo e formativo dei cori;
  • l’incremento ed il coordinamento dell'educazione e dell'animazione musicale nel contesto sociale-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizione corali di qualsiasi epoca;
  • l’indizione di concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici, seminari di studio, convegni, iniziative di formazione e di aggiornamento per insegnanti ed altre manifestazioni ad ogni livello;
  • la cura di pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche specializzate ed istituzione di una biblioteca di consultazione;
  • la creazione di relazioni continuative con enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici e istituti editoriali operanti nel settore;
  • lo sviluppo di rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni similari, italiane ed estere su basi di reciprocità;
  • lo svolgimento per fini sociali di iniziative e momenti di incontro attraverso l'animazione corale;
  • la formazione universitaria e post-universitaria.

Articolo 6

Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato di associati propri o degli enti associati. I volontari saranno elencati in apposita sezione del libro degli associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 7

Ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita previa delibera.

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Associati

Articolo 8

Possono diventare Associati dell’Associazione, inoltrando apposita domanda, i complessi corali/gruppi vocali non professionisti, con o senza ausilio strumentale, anche configurati come enti del terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'appartenenza all'Associazione comporta l'accettazione e il rispetto del presente statuto e di eventuali regolamenti interni.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante sulla base della presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8 e senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche o altra discriminazione di qualsiasi natura. L’ammissione ad associato diverrà comunque operante solo dopo il versamento della quota prescritta. Non sono ammessi associati temporanei. L’adesione dell’associato è annotata nel libro degli associati.

Articolo 10

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante associato entro i 60 giorni successivi, ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Motivo di rigetto dell’iscrizione potranno essere il mancato rispetto delle pregiudiziali indicate all’ Art. 8. Nel caso di mancata ammissione a socio la quota già versata sarà restituita.

Articolo 11

Gli associati hanno uguali diritti di partecipazione alla vita dell’associazione, il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee tramite i propri rappresentanti, di candidare i propri rappresentanti ad essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività associative. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri dell’associazione, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I diritti di partecipazione e la partecipazione in se non sono trasferibili né per atti inter vivos né mortis causa. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e sono tenuti comunque ad onorare eventuali impegni economici preesistenti al momento delle dimissioni. Gli appartenenti a complessi corali/gruppi vocali associati che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o di prestazione di lavoro autonomo, di collaborazione o attività occasionale con l’Associazione non possono essere presenti in Assemblea in qualità di rappresentanti legali o delegati degli associati stessi.

Articolo 12

La qualità di associato si perde:

  • per cessazione del complesso corale/gruppo vocale;
  • per mancato pagamento della quota associativa;
  • dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
  • per esclusione. Perdono la qualità di associazione per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea Generale, che dovrà deliberare entro 30 gg dal ricorso; in caso di accoglimento del ricorso Direttivo, l’associato sarà reintegrato

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Volontari

Articolo 13

Sono volontari le persone fisiche che, condividendone le finalità, aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, e svolgono attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall’Associazione beneficiaria. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell’Art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi nello svolgimento delle loro funzioni. Gli associati che prestano attività di associazione per lo sviluppo delle attività corali di volontariato, ai sensi dell’Art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, devono essere assicurati dall’Associazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Le persone volontarie non sono associati e quindi non hanno diritto di intervento e di voto in assemblea. 

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Sostenitori

Articolo 14

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

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Lavoratori

Articolo 15

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui agli Art. 4 e 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità, fatto salvo comunque quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.  

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Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 16

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario Regionale;
  • il Collegio dei Sindaci;
  • l’Organo di controllo, laddove nominato;
  • la Commissione Artistica (organo consultivo).

Tutte le cariche sociali sono elettive ed esercitate a titolo gratuito. Possono essere assunte soltanto dai membri dell'Associazione. Fanno eccezione il Presidente e la Commissione Artistica. Il loro mandato è triennale e possono essere rieletti per non oltre tre mandati consecutivi. Le elezioni avvengono con scrutino segreto e a maggioranza dei voti. Nel caso la parità di voti si procede immediatamente al ballottaggio per la definizione delle graduatorie dei non eletti e, ove necessario, per la definizione degli eletti.

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L’Assemblea

Articolo 17

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soggetti di cui al successivo articolo 18.

Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione:

  • almeno una volta all’anno;
  • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
  • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, con l’indicazione motivata degli oggetti da trattare.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati rappresentati e, in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati rappresentati.

L’Assemblea può essere convocata in presenza e/o in videoconferenza utilizzando i mezzi informatici stabiliti dal Consiglio Direttivo che consentano comunque un adeguato svolgimento della stessa. 

Articolo 18

L'Assemblea Generale è composta da:

  • il Presidente dell'Associazione;
  • i componenti il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Sindaci;
  • la Commissione Artistica;
  • il rappresentante legale di ciascun associato, se ente, o un loro delegato. Non sono ammesse deleghe tra gli associati.  

Articolo 19

L’Assemblea Generale, è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 30 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, sede e modalità della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All’Assemblea Generale sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa della decisione definitiva dell’Assemblea. Non può presiedere l'Assemblea Generale un componente degli organi regionali dell'Associazione. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la sede dell'Associazione e inviato in copia agli associati o pubblicato in modo che ne sia consentita la lettura.

L’Assemblea Generale in seduta ordinaria:

  • nomina il Presidente dell'Assemblea, il Segretario verbalizzante e tre scrutatori;• discute e ratifica relazioni morale stilata dal Presidente e relazione finanziaria della gestione sociale: la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
  • delibera su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative;
  • discute ed approva il bilancio;
  • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
  • elegge n. 2 componenti il Consiglio Direttivo Regionale per ogni provincia con le modalità previste dall'Art. 20 (non appartenenti allo stesso complesso corale);
  • procede alla revoca dei Consiglieri e del Presidente secondo le modalità previste dal presente statuto;
  • nomina e revoca i componenti il Collegio dei Sindaci (tre effettivi e due supplenti) e i componenti dell’organo di controllo. La revoca dei sindaci e dei/ componente/i dell’organo di controllo può essere posta in essere solo in presenza di giusta causa; la deliberazione di revoca deve, altresì, essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato;
  • discute ed approva ogni eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;• delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • procede alla revoca dei Consiglieri e del Presidente secondo le modalità previste dal presente statuto;
  • procede alla revoca del Segretario; • procede alla revoca dei componenti della Commissione Artistica;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

  • delibera sulle variazioni statutarie;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Il Presidente e i Consiglieri regionali non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato e nella elezione del Consiglio Direttivo. 

La Commissione Artistica e il Collegio dei Sindaci non votano.

Articolo 20

Nell'ambito di ciascuna provincia della regione Veneto vengono eletti dall’Assemblea due Consiglieri regionali, in sedi e date stabilite dal Consiglio Direttivo e previa convocazione del Presidente. I consiglieri non possono appartenere allo stesso complesso corale/gruppo vocale. Le convocazioni avvengono con preavviso di 30 giorni, mediante l'invio agli aventi diritto - in base all'Art. 8 - della notifica di convocazione, contenente l'Ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, unitamente all'elenco dei candidati che hanno già formalizzato la propria candidatura. In ogni caso tutti i candidati possono essere accolti fino al momento stesso delle votazioni, che avvengono secondo quanto stabilito nel presente statuto all’art. 23. Per la validità della riunione si fa riferimento a quanto previsto all'Art. 21. Gli eletti entrano in carica effettiva dopo l’Assemblea Generale successiva, ad esclusione dei casi di surroga di Consiglieri dimissionari, ove la carica deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti legali di tutti i soci o dei loro delegati; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Per la elezione delle cariche sociali si procede secondo quanto indicato all’Art.20.

Articolo 22

Per le modifiche statutarie l’Assemblea Generale Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. L'Assemblea Generale Straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti in prima convocazione; mentre in seconda convocazione con la presenza di metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 23

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali e per la decisione sull’esclusione degli associati si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. In caso di convocazione in videoconferenza potranno essere adottati mezzi informatici di votazione, definiti dal Consiglio Direttivo, che garantiscano la riservatezza e la correttezza delle pratiche di voto che lo richiedano.Ogni associato ha diritto ad un voto.

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Consiglio direttivo

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai Consiglieri Regionali con diritto a un voto ciascuno, per un totale dispari pari a 15 elementi, e dal Segretario (senza diritto di voto). Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. I Consiglieri Regionali devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi trovando comunque applicazione l’articolo 2382 c.c.. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se associazione per lo sviluppo delle attività disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra quelli con maggiore anzianità in Consiglio Direttivo tra i presenti. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. Nello specifico:

  • elegge il Presidente;
  • surroga il Consigliere regionale eventualmente eletto Presidente, per il periodo rimanente del mandato in corso con il candidato della stessa provincia, primo dei non eletti. Analogamente surroga gli eventuali Consiglieri dimissionari;
  • elegge al suo interno uno o due Vice-presidenti, dei quali uno Vicario;
  • elegge e revoca il Segretario Regionale
  • elegge e revoca il Tesoriere tra i suoi componenti;
  • elegge, revoca e definisce il numero dei componenti la Commissione Artistica nella rosa di candidati proposta dal Presidente;
  • conferisce procure sia generali che speciali;
  • rende esecutive le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
  • determina l’ammontare delle quote associative;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • predispone e attua il programma annuale di attività;
  • individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’Associazione;
  • predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  • delibera sulla erogazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo;
  • predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;• conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • approva i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni e altre manifestazioni, per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali, comprese le Consulte Provinciali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 26

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti della provincia di appartenenza. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire secondo quanto indicato dal presente statuto. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Tale mandato è da considerarsi valido nel caso di rielezione e rientrante nel limite di tre mandati se di durata superiore a un anno. Se vengono a mancare contemporaneamente Consiglieri in numero superiore alla metà del totale, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. In caso di dimissioni contemporanee dei due Consiglieri regionali rappresentanti la stessa provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano ottenuto la fiducia della maggioranza dei delegati corali della provincia. In caso di mancata fiducia, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un commissario gerente fino alla successiva elezione tenuta secondo quanto indicato dal presente statuto.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno in presenza e/o in modalità di videoconferenza: esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno otto membri del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i coordinatori delle Consulte provinciali. Nel caso di convocazione in videoconferenza potranno essere adottati mezzi informatici di votazione, definiti dal Consiglio Direttivo, che garantiscano la riservatezza e la correttezza delle pratiche di voto che lo richiedano.

Articolo 28

Il Consigliere regionale decade dal suo incarico, in sede di Assemblea, conseguentemente ad una mozione di sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei delegati corali presenti della stessa provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti. Decade inoltre per reiterate assenze non adeguatamente giustificate e/o per mozione di sfiducia proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dalla Consulta di competenza.

Articolo 29

Il Consiglio Direttivo decade:

  • per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea Generale;
  • per contemporanee dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

In tali casi, entro trenta giorni, dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

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Il Presidente

Articolo 30

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza in base ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Può delegare parte delle sue prerogative ad altri Consiglieri o associati con procura a più affari o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Convoca le Consulte provinciali quali Collegi elettivi e l'Assemblea. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, gli Organismi consultivi ed esecutivi, Comitati tecnici scientifici ed artistici.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo, attraverso la consulenza della Commissione Artistica, la linea progettuale dell’Associazione e le modalità e iniziative per attuarla; con l'approvazione del Consiglio Direttivo e la collaborazione del Segretario e del Tesoriere per la parte economica segue e cura la realizzazione, verifica e predispone lo svolgimento, di tutte le iniziative in atto, anche con gli organismi organizzativi eventualmente costituiti dal Consiglio Direttivo, relazionandone con costanza il Consiglio Direttivo stesso.

Pone in atto con la collaborazione del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi associativi, contatti con le istituzioni pubbliche e private per il sostegno economico dell’Associazione e delle iniziative in progetto e in realizzazione. Verifica e concretizza, anche su sollecitazione del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica, il rispetto delle norme previste nello statuto e nei regolamenti interni relativi ai vari organi Associativi. Mantiene costante relazione con le Consulte provinciali attraverso i Consiglieri regionali e i dirigenti sul territorio, adoperandosi con il Consiglio Direttivo per la collaborazione e sinergia fra le attività poste in atto nei vari ambiti territoriali. Propone al Consiglio Direttivo i musicisti per l’elezione nella Commissione Artistica, i candidati a Segretario e i Vicepresidenti da eleggere al suo interno e i Consiglieri o delegati per incarichi specifici a servizio dell’attività dell’Associazione. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale della collaborazione del “Consiglio di Presidenza” composto dai Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente decade per voto di sfiducia dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. In questi casi o nel caso di dimissioni anticipate del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede all’elezione del sostituto. Il mandato del nuovo Presidente è da considerarsi valido nel caso di rielezione e rientrante nel limite di tre mandati se di durata superiore a un anno e sei mesi.

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Il Tesoriere

Articolo 31

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

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Il Segretario Regionale

Articolo 32

Il Segretario Regionale è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Cura lo svolgimento delle attività dell’Associazione, partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto. Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato. Rimane comunque in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Il Segretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nella gestione e realizzazione di tutte le iniziative associative, verifica il funzionamento e la gestione degli uffici e del personale preposto.

Il Segretario decade per voto di sfiducia del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea. In questo caso o nel caso di dimissioni anticipate del Segretario, il Consiglio Direttivo provvede all’elezione del sostituto. Il mandato del nuovo Segretario è da considerarsi valido nel caso di rielezione e rientrante nel limite di tre mandati se di durata superiore a un anno e sei mesi.

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Il Collegio dei Sindaci

Articolo 33

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria in presenza delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017, come successivamente modificato ed integrato; l’assemblea può comunque procedere facoltativamente alla nomina del Collegio Sindacale anche in assenza delle predette condizioni. Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea Generale, è incaricato del controllo contabile dell'Associazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, partecipandovi senza diritto di voto. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La carica di Sindaco è incompatibile con altre nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione. Ai componenti del Collegio dei Sindaci si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere nominati tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Il Collegio dei Sindaci:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
  • può esercitare la revisione legale dei conti su esplicito incarico dell’assemblea. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. 
Ogni componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Assemblea provvede alla elezione del sostituto/a dei membri del Collegio dei Sindaci eventualmente dimissionari. Tale mandato è da considerarsi valido nel caso di rielezione e rientrante nel limite di tre mandati se di durata superiore a un anno e sei mesi.

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni di legge previste per gli enti del terzo settore e, in quanto compatibili, per le società a responsabilità limitata.   

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Revisore legale dei conti

Articolo 34

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'Art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può nominare l’organo di revisione dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni di legge previste per gli enti del terzo settore e, in quanto compatibili, per le società a responsabilità limitata.   

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La Commissione Artistica

Articolo 35

La Commissione Artistica è organismo consultivo del Consiglio Direttivo e del Presidente. La Commissione Artistica, eletta dal Consiglio Direttivo, come disposto dall'Art.25, dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto, fatto salvo l'Art. 16, ultimo comma. La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con altre, nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione. Il numero dei componenti della Commissione Artistica è definito dal Consiglio Direttivo e non può essere inferiore a cinque e superiore a nove componenti.

Il commissario artistico decade:

  • per dimissioni;
  • per scadenza del mandato;
  • per revoca del mandato da parte dell’Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede alla elezione del sostituto/a dei Commissari artistici decaduti. Tale mandato è da considerarsi valido nel caso di rielezione e rientrante nel limite di tre mandati se di durata superiore a un anno e sei mesi.

Articolo 36

La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:

  • curare la progettazione e seguire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie a incrementare il livello artistico-culturale dei complessi corali;
  • elaborare, nell'ambito della competenza, i regolamenti di concorsi, rassegne, convegni, corsi didattici, seminari di studio e altre manifestazioni musicali, proponendo nominativi di Maestri componenti le Commissioni giudicatrici e seminari di studio, complessi partecipanti a concerti e ad altre manifestazioni dell'Associazione;
  • promuovere la pubblicazione di antologie e rubriche specializzate; può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi, per competenze tecniche;
  • coadiuvare, nell’ambito delle proprie competenze tecnico/artistiche, il Consiglio Direttivo nella gestione delle attività;
  • corali e associazione per lo sviluppo delle attività corali nell’elaborazione di specifici progetti;
  • coordinare l’attività dei Consulenti Artistici provinciali.
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Consulte provinciali

Articolo 37

Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali, la cui gestione è affidata ai relativi Consiglieri Regionali, e composte dai delegati degli associati della relativa provincia. Le Consulte provinciali sono tenute all'osservanza del relativo regolamento, promulgato dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato dalle Consulte. In ogni caso, i Consiglieri ed il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale. Le Consulte provinciali possono dotarsi di un numero variabile di Consulenti artistici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica.

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Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 38

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 39

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative degli aderenti;
  • contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  • ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’Art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’Art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione;
  • dagli avanzi o residui d’esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. In ogni caso, l'ASAC non potrà raccogliere risparmio tra il pubblico ed esercitare le attività disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte II, e successive modifiche ed integrazioni.  

Articolo 40

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 41

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni o cessata attività di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta secondo l’ampia previsione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 117/ 2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

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Libri associativi

Articolo 42

L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;

e) altri eventuali libri previsti dalla vigente normativa. 

 I predetti libri sono tenuti dagli organi previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 117/2017.

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Pubblicità e trasparenza

Articolo 43

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri associativi obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione il quale dovrà consentirne l’accesso entro 15 giorni dalla richiesta a meno che non ostino motivazioni collegate alla normativa sulla tutela della privacy.

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Bilancio sociale e informativa sociale

Articolo 44

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori ad un milione di euro l’Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell' attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a 100.000,00 euro (centomila,00 euro) annui o ad altro limite di legge successivamente stabilito, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, Art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. 

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Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 45

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 22. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’Art. 20, dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

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Personale retribuito

Articolo 46

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 16 e 36 del D. Lgs. 117/2017.I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

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Assicurazione dei volontari

Articolo 47

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato - come anticipato all'art. 11 - sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

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Norma finale

Articolo 48

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

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