Aggiornato con le modifiche approvate in Assemblea generale 2013.
Capitolo I
Articolo 1
È costituita l'Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali (A.S.A.C. - Veneto), apartitica, senza fini di lucro.
Articolo 2
Scopi dell'Associazione:
Articolo 3
L'Associazione ha sede in Regione Veneto.
Articolo 4
Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali.
Articolo 6
L'Assemblea generale, massimo organo dell'associazione, è composta da:
Articolo 7
L'Assemblea generale viene convocata, in via ordinaria, dal Presidente dell'associazione ogni anno, entro il mese di aprile, e in via straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia stata richiesta per iscritto dal Consiglio direttivo o dalla metà più uno dei complessi associati, con l'indicazione motivata degli oggetti da trattare.
Articolo 8
La convocazione avviene con preavviso di 30 giorni, per l'assemblea ordinaria, o di 20 giorni per l'Assemblea straordinaria, mediante invio a tutti gli aventi diritto - in base all'art. 6 - dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e, in allegato, l'elenco dei soci con diritto di voto.
Articolo 9
L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati e, in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
Articolo 10
Non può presiedere l'assemblea generale e/o straordinaria un componente degli organi regionali dell'associazione.
Articolo 11
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro, depositato presso la sede dell'associazione e inviato in copia ai soci.
Articolo 12
L'assemblea generale:
Articolo 13
Nell'ambito di ciascuna provincia vengono eletti due consiglieri regionali, in sedi e date stabilite dal Consiglio direttivo. Le convocazioni avvengono con preavviso di 30 giorni, mediante l'invio agli aventi diritto - in base all'art. 6 - della notifica di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, unitamente all'elenco dei candidati e dei soci aventi diritto di voto. Per la validità della riunione si fa riferimento a quanto previsto all'art. 9.
Articolo 14
I consiglieri regionali non possono assumere funzioni di rappresentanti delegati e non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano il loro operato e nella elezione del consiglio direttivo. La commissione artistica e il collegio dei sindaci non votano.
Articolo 15
Per la elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
Articolo 16
Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei votanti, mentre per quelle riguardanti le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.Presidente
Articolo 17
Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo tra coloro che operano all'interno dell'Asac. Ha la rappresentanza legale dell'associazione e ne firma gli atti; convoca e presiede il consiglio direttivo; convoca l'assemblea generale; adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari, purché non finanziari.
Articolo 18
Il presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo.
Articolo 19
Il consiglio direttivo dell'associazione è composto:
Articolo 20
Il consiglio direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno: esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno otto membri dello stesso Consiglio, con diritto di voto.Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i coordinatori delle Consulte provinciali.
Articolo 22
Il Consigliere regionale decade dal suo incarico, in sede di assemblea, conseguentemente ad una mozione di sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei delegati corali della stessa provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti.Decade inoltre per reiterate assenze non adeguatamente giustificate e/o per mozione di sfiducia proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dalla Consulta di competenza.
Articolo 23
I Consiglieri regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato dalle Consulte. In ogni caso, i consiglieri ed il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale.
Articolo 24
In caso di dimissioni contemporanee dei due consiglieri regionali rappresentanti la stessa provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano ottenuto la fiducia della maggioranza dei delegati corali della provincia. In caso di mancata fiducia, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un commissario gerente fino alla successiva Assemblea Generale.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo decade:
Articolo 26
Il Segretario Regionale, eletto dal Consiglio Direttivo, cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari e le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila i bilanci annuali - riferiti all'anno solare - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto. Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato.
Il Segretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo.
Articolo 27
Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale, è incaricato del controllo contabile dell'Associazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, partecipandovi senza diritto di voto.
Articolo 28
La carica di Sindaco è incompatibile con altre nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione.
Articolo 29
La Commissione Artistica, eletta dal Consiglio Direttivo, come disposto dall'Art. 20, lettera f), dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto, fatto salvo l'art. 5, ultimo comma.
Articolo 30
La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con altre, nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione.
Articolo 31
La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:
Capitolo III
Articolo 32
Possono associarsi all'A.S.A.C. i complessi corali non professionisti, con o senza ausilio strumentale, e le persone fisiche e/o giuridiche.
Articolo 33
L'appartenenza all'Associazione, che comporta l'accettazione del presente Statuto, si ottiene inoltrando apposita domanda.
Articolo 34
I soci cesseranno di appartenere all'Associazione:
Articolo 35
Le entrate del bilancio annuale dell'Associazione sono costituite:
Articolo 36
L'Associazione, a tutti i livelli, può chiedere direttamente contributi per manifestazioni a ministeri, enti regione, amministrazioni provinciali e comunali e ad altri istituti.
Utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Capitolo V
Articolo 37
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, elegge uno o più liquidatori determinandone i poteri e le norme della liquidazione del patrimonio, che sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Associazione è retta dal presente Statuto, registrato a Venezia il 18 giugno 1979 N. 642 Vol. 44 - Atti Pubblici Allegato "A" al n. 51290 di Repertorio.
Notaio: Dott. Giuseppe Gallimberti - San Marco 3816 - Venezia
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.